Statuto dell’Associazione Pro Carnevale in Valle Morobbia
Approvato dall’Assemblea generale del 09.02.2025 – Bellinzona-Pianezzo
Art. 1 – Nome
Con il nome “Associazione Pro Carnevale in Valle Morobbia” è costituita un’associazione ai sensi degli art. 60 segg. CCS.
Art. 2 – Sede e Scopo
2.1. L’Associazione ha sede a Bellinzona-Pianezzo e si prefigge per scopo l’organizzazione del carnevale in Valle Morobbia e di altre attività ricreative a beneficio, in primo luogo, degli abitanti della Valle ed in particolare di giovani e anziani.
2.2. L’Associazione non si propone fine di lucro, non ha indirizzo politico né confessionale.
2.3. Gli impegni della società sono coperti esclusivamente dal patrimonio sociale, esclusa ogni responsabilità personale dei membri del Comitato e dei singoli soci.
Art. 3 – Soci
Possono fare parte dell’Associazione con statuto di “socio” tutte le persone fisiche che hanno compiuto i sedici anni e che hanno pagato la tassa sociale annua entro il 30 maggio.
Il mancato pagamento della stessa comporta la perdita dello statuto di socio per l’anno considerato.
Art. 4 – Organi
Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea dei soci
b) il Comitato
c) l’Ufficio di revisione
Art. 5 – Assemblea dei soci
5.1. L’Assemblea dei soci è l’organo supremo della società.
5.2. L’Assemblea è competente per decidere:
- la nomina del Presidente e del Comitato
- la nomina dell’Ufficio di revisione
- l’approvazione dei conti con scarico al Comitato
- la fissazione della tassa sociale
- l’approvazione o la modifica dello statuto
- lo scioglimento dell’Associazione
- ogni altra questione non devoluta ad altro organo
5.3. L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Comitato una volta all’anno entro il 31 maggio per discutere e decidere sui conti dell’anno precedente.
Può inoltre essere convocata in via straordinaria dal Comitato stesso o su richiesta di almeno un quinto dei soci.
5.4. Convocazione con almeno 20 giorni di preavviso tramite annuncio sul sito ufficiale dell’Associazione; i soci che lo richiedono possono ricevere la convocazione via email.
5.5. L’avviso di convocazione indica l’ordine del giorno.
5.6. Eventuali proposte devono pervenire almeno 3 giorni prima della data dell’Assemblea.
5.7. All’Assemblea possono partecipare tutte le cittadine e i cittadini che si riconoscono negli scopi dell’Associazione.
5.8. Hanno diritto di voto i soci di cui all’art. 3, con diritto ad un voto ciascuno.
5.9. Le decisioni sono adottate a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 6 – Comitato
6.1. Il Comitato è l’organo esecutivo dell’Associazione: applica gli statuti, formula proposte all’Assemblea e garantisce una conduzione ordinata della società. Designa i “Regnanti”.
6.2. È composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri, incluso il Presidente.
6.3. Presidente e membri restano in carica per un biennio (2 anni). Il primo biennio termina il 31 maggio 2026. Cariche rinnovabili.
6.4. Delibera a maggioranza dei presenti e stabilisce autonomamente modalità di funzionamento.
Art. 7 – Ufficio di revisione
È composto da due membri, eletti per un biennio. Rieleggibili alla scadenza.
Art. 8 – Rappresentanza
L’Associazione è rappresentata dal Comitato ed è vincolata davanti ai terzi dalla firma collettiva a due del Presidente e di un membro del Comitato.
Art. 9 – Finanziamento
L’Associazione è finanziata da:
a) utili derivanti dalle attività ricreative organizzate
b) tassa sociale
c) contributi volontari di privati, associazioni, enti privati o altri
Art. 10 – Tassa sociale
La tassa sociale annua è fissata in CHF 10.–.
Art. 11 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea, che stabilisce anche la destinazione dell’eventuale patrimonio residuo.
Art. 12 – Diritto suppletivo
Per quanto non regolato dal presente Statuto si applicano le norme del CCS (art. 60 segg.) e ogni altra disposizione di legge pertinente.
📄 Statuto approvato dall’Assemblea generale in data 09.02.2025
Bellinzona-Pianezzo, 09.02.2025